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BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE: IL TRIBUNALE DI PALERMO E' CON I PENSIONATI

FEBBRAIO 2016  - L'AVV. BACCI   SCRIVE:


PRIME PRONUNCE


L'iniziativa dell'ANFI  a difesa del Diritto di Perequazione trova consenso anche nelle Aule Giudiziarie.

Com'è noto, l'Ufficio legale Nazionale dell'ANFI ha predisposto ed inoltrato alle competenti sedi territoriali INPS, le istanze di ripristino della perequazione  in misuara integrale unitamente alla richiesta di rimborso dei ratei scaduti ai fini interruttivi della prescrizione.

Ad oggi, gli uffici INPS interessati, sia pure nella diversità delle specifiche risposte, alle nostre sollecitazioni, ha risposto di avere applicato le norme attualmente vigenti e, dunque, di aver perequato i trattamenti degli associati ANFI in forza del decreto legge n. 65/2015, convertito nella legge nr.109/2015.

Per maggiori dettagli su quanto dedotto al riguardo dall'Ente previdenziale si segnala che sul sito ANFI nazionale, nell'apposita rubrica dedicata alle news legali, sono disponibili in visione alcune risposte più rappresentative del riferito indirizzo, cui evidentemente si rimanda.

trattasi di risposta scontata che, comunque, con l'inoltro delle istanze perequative, ha avuto sicuramenteil duplice effetto di interrompere i (peraltro incerti) termini prescrizionali e, conseguentemente, precostituire lo strumento giuridico attraverso cui rivendicare giudizialmente il diritto negato.

tanto premesso poichè le risposte costituivano atto prodromici all'azione giudiziaria l'Ufficio legale si è attivato per l'azione giudiziaria innanzi alle competenti sedi regionali della Corte dei Conti per difendere e ribadire con fermezza il diritto all'adeguamento della pensione dei soci ANFI, così come era già indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza nr. 70/2015, e che di fatto ènrimasta lettera morta.

Il Decreto Legge 65/2015, già commentato negativamente il altra sede, in realtà si pone in contrasto con i principi che la Corte Costituzionale ha inteso salvaguardare con la nota sentenza e per tale ragione èstato predisposto in linea di diritto ricorso sull'incostituzionalità del decreto leggeanzi menzionato.

Allo stato, l'azione giudiziaria è avvalorata dalle prime pronunce espresse dalle  Corti Terrtoriali sui primi ricorsi piloti tesi a rivendicare il diritto alla perequazione nella misura integrale del 100%, illeggittimamente frustrata dalla norma in commento, attualmente, dunque, oggetto di nuovo sindacato da parte del Giudice delle Leggi.

E' di questi giorni, infatti, la notizia che il Tribunale di Palermo ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che per i pensionati, titolari di trattamento pari o inferiore a cinque volte  il minimo INPS, sia riconosciuta la rivalutazione nella misura solo del 20% per sospetta violazione dei fondamentali principi espressi dagli artt, 36,38 e 136 della Costituzione.

Pronuncia di ragguardevole importanza, recentissimamente confermata anche dalla Corte dei Conti di Perugia sul ricorso proposto da alcuni magistrati che nel caso di specie lamentavano la mancata perequazione su trattamenti previdenziali superiori a 14 volte il minimo INPS.

Vi è, quindi, ragionevole motivo di ritenere fondata detta eccezione, ma si ricorda, ancora una volta, che qualora la Corte Costituzionale dichiarasse illeggittimo anche il DL 65/2015, gli effetti della sentenza potrebbero non spiegarsi nei confronti di quei pensionati che siano rimasti inerti e che non abbiano proposto l'azione giudiziaria, con ciò incorrendo in pregiudizievoli decadenze.

Si invitano pertanto tutti i soci che hanno attivato il contenzioso  presso l'INPS a prendere contatti con l'Ufficio Legale.


IL 6 Aprile 2016 l'avv. Bacci, ha illustrato in sezione gli sviluppi in merito alla perequazione sulla base dele senteze del tribunale di Palermo e di Perugia, chiarendo, tra l'altro, le prossime azione giuridico amministrative da intraprendere. le eventuali adesioni a predette azioni dovranno essere rappresentate in sezione entro il corrente mese di aprile.

NOTA DELL'AVV. BACCI NR. 3/2017.